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[1](Art. 25 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 24 testo unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 24 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

[2]Gli atti costitutivi e gli statuti degli Istituti od Enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e registro; sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni degli statuti.

[3]Nelle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna godono analoga esenzione i Consorzi agrari, e in genere gli Enti agrari e le associazioni agrarie.

[4]Le tasse di bollo e registro dovute sugli atti costitutivi e statuti dei Consorzi agrari delle Marche e dell'Umbria sono ridotte alla meta' della misura normale, e sono parimenti ridotte a meta' le stesse tasse relativamente alle successive modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti.

Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art23 · fonte del testo

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