Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[2]Gli atti costitutivi e gli statuti degli Istituti od Enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e registro; sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni degli statuti.
[3]Nelle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna godono analoga esenzione i Consorzi agrari, e in genere gli Enti agrari e le associazioni agrarie.
[4]Le tasse di bollo e registro dovute sugli atti costitutivi e statuti dei Consorzi agrari delle Marche e dell'Umbria sono ridotte alla meta' della misura normale, e sono parimenti ridotte a meta' le stesse tasse relativamente alle successive modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti.
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
