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[1](Art. 15 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 1 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190; articoli 1 e 13 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).
[2]Con decreti del ministro di agricoltura sara' fissato annualmente il limite massimo dell'interesse che puo' essere percepito dagli Istituti esercenti il Credito agrario sulle operazioni indicate nell'art. 5.
[3]Gli Enti intermediari non potranno, senza l'autorizzazione del ministro di agricoltura, percepire un interesse maggiore del due per cento di quello che corrispondono ai rispettivi Istituti sovventori.
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
