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[1]Il contrabbando commesso da colui che non puo' essere ritenuto qual contrabbandiere, ma che e' provato essere recidivo o reiteratore di due soli contrabbandi, sara' punito col carcere da sei giorni a sei mesi.

[2]Il contrabbando commesso da un solo contrabbandiere senza concerto con altri sara' punito, secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando, col carcere da sei giorni a due anni.

[3]Intendesi per contrabbandiere l'individuo che sia dato abitualmente al contrabbando.

[4]Si reputera' come dato abitualmente al contrabbando l'individuo che sia condannato tre volte per contrabbando, o che sia condannato una sola volta per tre di questi reati.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art98 · fonte del testo

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