Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]I diritti di confine, quelli di magazzinaggio, quelli di bollo e qualsiasi altro diritto inerente alle operazioni doganali sono regolati e riscossi secondo le speciali leggi e tariffe.

[2]Sono a carico del contribuente le spese di bollo ai colli, di lamine e di altri contrassegni, e le indennita' agli impiegati ed agenti doganali per operazioni fuori del circuito doganale o dell'orario normale d'ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze.

[3]Sono pure a carico del contribuente le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali.

[4]I diritti e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali.

[5]Ai termini della presente legge, per diritti di confine s'intendono i dazi d'entrata, quelli di uscita e le sopratasse.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art9 · fonte del testo

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