Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 17 settembre 1919. Leggi il testo vigente →

[1]Sono soggetti ad una multa di lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:

  • a)che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purche' in questo ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;
  • b)che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;
  • c)che tentano di partire senza il permesso della dogana.

[2]E' soggetto alla stessa multa chi istituisce depositi nella zona di vigilanza, senza il prescritto permesso o non ne adempia le condizioni.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 17 settembre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art87 · fonte del testo

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