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[1]Per la inesatta dichiarazione della quantita' e della qualita' delle merci destinate alla importazione, al deposito od alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione sara' applicata una pena pecuniaria non minore di lire due, ne' maggiore di lire cinquanta.
[2]Si prescindera' dall'applicazione di tale pena quando emergano sole differenze di quantita' che non superino il cinque per cento per ciascuna qualita' delle merci dichiarate. Si prescindera' parimenti dall'applicazione della detta pena per le differenze di qualita', quando le merci dichiarate e quelle rinvenute siano considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione sia eguale a quello dei diritti liquidati o lo superi di meno di un terzo.
[3]Se poi i diritti di confine complessivamente liquidati secondo il risultato della visita risultino maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza superi il cinque per cento, oltre alla pena suddetta ne sara' applicata un'altra non minore del decimo ne' maggiore dell'intera differenza dei diritti di confine. 1248
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367
1Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera n)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto e punite a' termini dei seguenti articoli di legge e di Regolamento: [...] n) articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".
Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188
2Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera m)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] m) contravvenzioni previste dagli articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".
Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496
4Il Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera m)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] m) contravvenzioni previste dagli articoli 81, 82 comma primo, secondo, terzo e quarto, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".
Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503
8Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera A) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. A. Disposizioni dei seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20: [...] Art. 81. - Differenze tra le merci presentate e la relativa dichiarazione".
Testo in vigore dal 17 settembre 1919 al 26 novembre 1921
