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[1]Le guardie di finanza o, in mancanza di esse, gli altri agenti della forza pubblica, per scopi di vigilanza doganale, possono visitare di giorno i depositi indicati nell'articolo 74, per verificare le merci ed i rispettivi documenti.

[2]Per scoprire e reprimere le frodi alle leggi doganali, nelle zone di vigilanza, e anche oltrepassate le stesse zone quando si tratti di contrabbandi sempre perseguitati, ai sensi dell'art. 77, le guardie di finanza possono entrare in tutti i luoghi dichiarati pubblici dalla legge.

[3]Le guardie di finanza non potranno eseguire di notte visite e perquisizioni nei depositi e nei luoghi dichiarati pubblici dalla legge, senza l'assistenza di un ufficiale della polizia giudiziaria.

[4]Parimenti senza tale assistenza non potranno fare visite e perquisizioni sia di giorno che di notte in ogni altro luogo, compresi quelli al di qua delle zone, ove siano tenuti tessuti esteri soggetti a contrassegno.

[5]Per l'assistenza, dove non siavi un ufficiale della guardia di finanza, gli agenti suddetti, quando intendono praticare la perquisizione, dovranno rivolgersi a qualcuno degli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 57 del Codice di procedura penale.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art78 · fonte del testo

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