Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Con decreto reale si potranno restringere i limiti di quantita' entro i quali le merci possono circolare e detenersi nelle zone di vigilanza senza il vincolo della bolletta di pagamento o di legittimazione, ed anche determinare altre condizioni per la validita' delle bollette di legittimazione.

[2]Tali provvedimenti pero' dovranno applicarsi solamente nei luoghi e per il tempo necessario a difendere la finanza dal contrabbando.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art73 · fonte del testo

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