Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]I generi indicati nel precedente articolo possono circolare e detenersi senza l'obbligo della bolletta e del bollo doganale, anche per quantita' maggiori alle sopra indicate, purche' non costituiscano depositi all'ingrosso:

  • a)nella zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;
  • b)nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo, e nei suburbi attigui, quando questi distino dal confine piu' di tre chilometri.

[2]I tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, ai termini dell'art. 34, debbono essere muniti del contrassegno stesso tanto nella circolazione, quanto nei depositi.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art69 · fonte del testo

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