Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Le merci estere soggette a dazio, che circolino o sieno custodite nelle zone di vigilanza, possono essere visitate e sequestrate, quando vi sieno indizi che procedano dall'estero e sieno entrate in contrabbando nello Stato, salva l'osservanza delle discipline per le perquisizioni ai termini dell'art. 78.

[2]Lo zucchero, il glucosio solido, il caffe' e gli olii minerali rettificati non possono circolare o detenersi in qualunque modo nelle zone di vigilanza, se non siano muniti di una bolletta di legittimazione, ossia della bolletta di pagamento del dazio o della tassa, o di altra bolletta, che tragga origine dalla bolletta di pagamento.

[3]Sono esonerati dall'obbligo della bolletta lo zucchero e il glucosio solido in quantita' non superiore a dieci chilogrammi; il caffe' in quantita' non superiore a cinque chilogrammi; gli olii minerali rettificati in quantita' non superiore a dieci chilogrammi.

[4]Durante il trasporto, oltre alla bolletta di pagamento o di legittimazione, i colli contenenti i generi sopra indicati dovranno essere muniti del bollo doganale quando la quantita' compresa in una sola spedizione sia maggiore di un quintale per ciascuna specie.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art68 · fonte del testo

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