Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Quando il bastimento rientra nella linea doganale, deve essere presentato il manifesto di partenza od il lasciapassare a norma del prescritto dall'articolo 32.

[2]Le merci sono riconosciute e confrontate colle indicazioni della bolletta di cauzione o dei rispettivi lasciapassare da cui le singole partite devono essere accompagnate.

[3]Se non e' riconosciuta la loro identita', quand'anche munite di doppio involto, o se il termine da prescriversi nella bolletta di cauzione o nel lasciapassare per la reimportazione della merce fosse scaduto da tre mesi, vengono considerate estere.

[4]Gli stessi riconoscimenti avranno luogo per le merci che rientrano per la frontiera di terra, le quali dovranno essere confrontate colla relativa bolletta e considerate come estere, ove non ne sia riconosciuta l'identita', o se il termine della bolletta sia scaduto da un mese.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art63 · fonte del testo

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