Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Per la uscita delle merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio si da' il lasciapassare che indica la qualita', la quantita', i numeri, le marche dei colli e la dogana di frontiera da dove debbono uscire, e quella per dove debbono entrare, nonche' il termine di tempo prefisso. Se tali merci sono soggette a dazio d'uscita, la cui somma collettiva superi lire 25, debbono essere invece accompagnate da bolletta di cauzione pel dazio inerente. Per le merci che escono in cabotaggio, le cui similari estere non sono soggette a dazio d'importazione si da' un lasciapassare, osservate solo le formalita' prescritte per l'esportazione.

[2]Gli agenti doganali attesteranno sulla bolletta di cauzione e su quella detta lasciapassare l'imbarco e l'uscita delle merci fuori della linea doganale.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art62 · fonte del testo

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