Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministro delle finanze stabilira' quali merci debbano essere racchiuse in colli bollati. Pei tessuti esteri sottoposti a contrassegno obbligatorio bastera' che siano muniti di questo.

[2]Gli altri tessuti esteri o quelli nazionali che non fossero stati sottoposti al contrassegno facoltativo, saranno o muniti di un contrassegno speciale, o formati in colli a macchina in modo da non lasciar temere alterazione, od assicurati con doppio involto e con bollo a piombo, come si fa per le merci estere che si spediscono senza essere sottoposte a visita.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art61 · fonte del testo

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