Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Le merci nazionali che sono spedite da un luogo all'altro della frontiera per rientrare nella linea doganale per via di mare o per quella dei fiumi e laghi promiscui, conservano la nazionalita', purche' non abbiano toccato territorio straniero. Se una nave in cabotaggio tocca per forza maggiore un porto estero, la merce non perde per questo la nazionalita'.

[2]Il Ministro delle finanze puo' permettere che le merci tocchino od attraversino un territorio straniero, senza che percio' abbiano a riguardarsi come estere.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art60 · fonte del testo

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