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[1]((La dichiarazione deve essere fatta in iscritto e sottoscritta dal dichiarante. La dichiarazione verbale e' ammessa per le merci che i viaggiatori portano per loro uso, e, con decreto del Ministero per le finanze, negli altri casi consigliati da circostanze locali.

[2]La dichiarazione scritta deve contenere:

  • a)il nome, il cognome e il domicilio del proprietario delle merci e del suo rappresentante;
  • b)il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci;
  • c)il numero e le specie dei colli con le marche e cifre numeriche;
  • d)la descrizione delle merci, per ciascun collo, con l'indicazione, secondo le denominazioni della tariffa, delle rispettive quantita' e qualita', e, per le voci di tariffa che verranno determinate con decreto del Ministro per le finanze, con l'indicazione anche delle denominazioni commerciali;
  • e)il valore delle merci.

[3]La dichiarazione e' nulla e si considera come non presentata per gli effetti di legge, quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni, quando le indicazioni di quantita' e di valore, sulle quali debbono essere liquidati i diritti, non vi siano scritte, oltre che in cifra, anche in lettere, e quando vi sia difetto di qualunque delle altre condizioni previste da questo articolo)).

Testo in vigore dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1928

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928. 56 parole tolte, 71 parole aggiunte in 7 capoversi.

La dichiarazione deve essere fatta in iscritto e sottoscritta dal dichiarante. tolto: E' ammessa la dichiarazione verbale aggiunto: La dichiarazione verbale e' ammessa per le merci che i viaggiatori portano per loro usotolto: ; e, neiaggiunto: , e, con decreto del Ministero per le finanze, negli altri casi consigliati da circostanze localitolto: , potra' essere permessa con decreto del ministro delle finanze.

a) il nome tolto: e il cognome del destinatarioaggiunto: , il cognome e il domicilio del proprietario delle merci e del suo rappresentante;

b) il luogo di provenienza e quello di destinazione tolto: della merce aggiunto: delle merci;

c) il numero e tolto: la aggiunto: le specie dei colli con le marche e cifre numeriche;

d) la descrizione delle merci, per ciascun collo, tolto: indicandone le qualita' aggiunto: con l'indicazione, secondo le denominazioni della tariffa tolto: e le rispettive quantita'.aggiunto: , delle rispettive quantita' e qualita', e, per le voci di tariffa che verranno determinate con decreto del Ministro per le finanze, con l'indicazione anche delle denominazioni commerciali;

tolto: Sara' dichiarato anche il valore, quando trattisi di merci soggette a dazio commisurato al valoreaggiunto: e) il valore delle merci.

La dichiarazione e' nulla e si considera come non presentata per gli effetti di legge, quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni, quando le indicazioni di quantita' tolto: o di valore sulle quali debbano aggiunto: e di valore, sulle quali debbono essere liquidati i diritti tolto: di confine, non vi siano scritte, tolto: oltreche' aggiunto: oltre che in cifra, anche in lettere, e quando vi sia difetto di qualunque delle altre condizioni previste da tolto: quest'articolo aggiunto: questo articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art6 · fonte del testo

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