Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione puo' essere fatta verbalmente alle dogane di frontiera.

[2]Per le merci ammesse alla restituzione dei diritti pagati al momento della importazione delle materie prime si fa la dichiarazione scritta.

[3]Se le merci sono soggette a diritti di confine, dopo fattane la verificazione e pagati i diritti, la dogana consegna la bolletta di pagamento, la quale, oltre al nome del contribuente e la quantita', qualita' e valore delle merci, indica la strada da percorrere ed il tempo entro il quale debbono passare la linea doganale. Trascorso detto termine, la bolletta non e' piu' valida, tranne i casi in cui per fortuna di mare la merce non si pote' intieramente imbarcare.

[4]Non si restituiscono i diritti pagati, quando anche la esportazione delle merci non avesse effetto.

[5]Per le merci non soggette a diritti di confine si verifichera' soltanto la specie e si dara' una bolletta nella quale si indichera' la quantita' ed il valore secondo la dichiarazione.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art59 · fonte del testo

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