Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Per la temporanea custodia delle merci che arrivano da mare, potranno anche essere istituiti nei principali porti del Regno e sulle banchine o calate dei porti stessi, dei capannoni, ove le merci possano essere collocate senza dichiarazione e senza visita, e starvi quel numero di giorni acconsentito dalle esigenze del pubblico servizio e dall'interesse dell'erario.

[2]Il Ministro delle finanze, sentita la Camera di commercio, determinera' la durata della giacenza delle merci nei capannoni, nonche' le discipline per la rigorosa vigilanza su di esse; e saranno applicabili per i capannoni le disposizioni contenute nell'art. 56.

[3]Anche in tali capannoni il proprietario potra' manipolare le merci come meglio crede.

[4]La spesa per la costruzione dei capannoni deve essere sostenuta dai commercianti, dai comuni e dalle Camere di commercio che ne abbiano fatta richiesta.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art58 · fonte del testo

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