Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Mediante regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il consiglio di Stato e le rispettive Camere di commercio, saranno stabilite le norme di vigilanza per l'introduzione nei depositi franchi ed estrazione delle merci.

[2]Le camere di commercio dovranno concorrere coi delegati del Governo al mantenimento del buon ordine, e delle discipline del personale addetto ai depositi franchi.

[3]Nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai depositi franchi.

[4]Ai contravventori delle disposizioni del regolamento predetto sono applicabili le pene stabilite dalla presente legge.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art55 · fonte del testo

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