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[1]I magazzini generali rispondono verso l'erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

[2]Sotto la responsabilita' degli esercenti i magazzini generali e col consenso della dogana, potranno nel recinto dei magazzini stessi esservi locali separati destinati a magazzini privati.

[3]I magazzini generali sono sottoposti ai regolamenti che potranno imporsi dall'Amministrazione delle gabelle, previo decreto reale, sentito il consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art53 · fonte del testo

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