Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Per le merci soggette a calo di giacenza depositate in magazzini dati in affitto o di proprieta' privata e' concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo naturale. La specie delle merci ammesse all'abbuono e la misura di questo verranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

[2]Pei periodi minori di un anno il calo si liquida in proporzione di mese in mese compiuto.

[3]L'abbuono e' accordato solo quando le deficienze sussistano realmente.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art51 · fonte del testo

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