Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Il proprietario delle merci poste sotto la diretta custodia della dogana puo' avere una ricevuta nella forma che sara' determinata dal Ministro delle finanze.

[2]Sopra questa ricevuta saranno annotate le estrazioni delle merci fatte in una o piu' volte, e la ricevuta stessa sara' restituita alla dogana, quando tutte le merci saranno estratte dai magazzini. In caso di smarrimento della ricevuta le merci potranno essere restituite previa cauzione.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art48 · fonte del testo

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