Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Durante il deposito nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana, le merci che ne sono suscettibili dovranno essere racchiuse in colli, e questi bollati.

[2]Il proprietario puo' vigilare sulle merci, e colla permissione del capo della dogana ha facolta' di disfare i colli ed estrarne campioni alla presenza di agenti doganali.

[3]Il diritto di magazzinaggio e' dovuto anche per quelle merci che si trovassero avariate.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art47 · fonte del testo

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