Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Per estrarre le merci dal deposito, il proprietario deve fare una dichiarazione specificata nelle forme prescritte, indicando la loro nuova destinazione.

[2]Volendo riesportarle all'estero, la dogana fa la verificazione e ne vigila la uscita fuori della linea doganale.

[3]La riesportazione per via di mare puo' farsi soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di trenta tonnellate. Questa prescrizione e' applicabile anche al trasbordo delle merci destinate alla riesportazione.

[4]Se le merci sono spedite ad altra dogana, si consegna una bolletta di cauzione o lasciapassare ai termini dell'art. 36.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art46 · fonte del testo

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