Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Le merci sotto la diretta custodia della dogana potranno di regola rimanere in deposito due anni, non computando ne' i mesi ne' i giorni dell'anno in corso. Sulla domanda del deponente l'intendente di finanza potra' prorogare il termine sino ad altri due anni. Passati questi termini, si procedera' secondo il disposto degli art. 10 e 11.

[2]Gli altri depositi non hanno limite di tempo.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art44 · fonte del testo

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