Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928. Leggi il testo vigente →

[1]Le merci estere soggette a diritti di confine sono ammesse a deposito o sotto la diretta custodia della dogana, o in magazzini dati da essa in affitto, o in difetto di questi in altri di proprieta' privata verificati ed approvati dall'autorita' doganale.

[2]Saranno indicate con ispeciali disposizioni quelle merci che non possono essere ammesse a deposito.

[3]I municipi, le societa' commerciali ed i privati che volessero stabilire per conto proprio depositi doganali, potranno esservi autorizzati con decreto reale, che determinera' le condizioni per l'amministrazione del deposito e per la sicurezza dei diritti doganali.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art42 · fonte del testo

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