Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le norme stabilite per la spedizione da una dogana all'altra di merci estere soggette a diritti di confine debbono seguirsi anche per le merci che traversano il territorio dello Stato. La spedizione di merci con destinazione da una dogana ad un'altra puo' essere mutata in transito, e la spedizione di transito puo' essere cambiata in altra qualsiasi destinazione doganale. In questi casi si osservano le regole che riguardano la nuova destinazione.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art40 · fonte del testo

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