Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Nessuna operazione di carico, scarico e trasbordo di merci puo' essere eseguita sulla linea doganale senza permesso della dogana, e senza l'assistenza dei suoi agenti.

[2]Ogni operazione doganale deve essere fatta nei luoghi assegnati dall'Amministrazione.

[3]Prima di compiere le operazioni di scarico o trasbordo i capitani non possono ricevere a bordo nuove merci senza uno speciale permesso del capo dell'ufficio doganale.

[4]Questi puo' anche permettere che lo scarico ed il trasbordo delle merci avvenga senza l'assistenza degli agenti doganali.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art4 · fonte del testo

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