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[1]I tessuti esteri debbono, all'atto dello sdoganamento, essere muniti di un contrassegno (lamina o piombo) nel modo che sara' determinato dal Ministro delle finanze.
[2]Ne sono eccettuati:
- a)i tessuti di lino e di canapa greggi, lisci, aventi 10 fili elementari o meno fra catena e trama nel quadrato di cinque millimetri di lato ed i tappeti da pavimento;
- b)i tessuti che i particolari introducono e trasportano per proprio uso, quando i diritti di confine non superino lire dieci;
- c)i lavori a maglia, gli oggetti minuti e gli abiti fatti.
[3]Con decreto reale potranno assoggettarsi od escludersi da questo obbligo altre qualita' di tessuti, specialmente nei casi di mutamento di tariffa.
[4]E' data facolta' ai proprietari di far munire del contrassegno tutti gli altri tessuti esteri pei quali esso non e' obbligatorio.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923
