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[1]Dopo la verificazione delle merci, e liquidati ed esatti i diritti, e' consegnata ai contribuenti la bolletta di sdoganamento, merce' la quale essi avranno la permissione di levare le merci dalla dogana e di condurle al luogo dove sono destinate.
[2]Oltre quanto e' compreso nella dichiarazione, nella bolletta deve essere indicato il giorno e l'ora in cui e' consegnata.
[3]Per le merci non soggette a diritti di confine presentate alla dogana e' data una bolletta che attesta la loro qualita', la quantita' ed il valore.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923
