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[1]Il capitano del bastimento in ogni porto o spiaggia, qualunque sia la causa per la quale vi approda e quanto il tempo che vi rimane, deve presentare alla dogana il manifesto del carico. Se il bastimento e' partito da un porto dello Stato, il manifesto del carico sara' supplito dal manifesto di partenza prescritto dall'art. 32.
[2]La dogana puo' domandare al capitano tutti gli altri documenti di bordo, e dovra' farlo quando insorgano dubbi tra le indicazioni del manifesto e lo stato del carico.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008
