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[1]Il manifesto del carico, che per effetto del precedente articolo i capitani dei bastimenti provenienti dall'estero devono presentare agli agenti di finanza, deve essere quello rilasciato agli stessi capitani dall'autorita' doganale o portuaria, quante volte il bastimento giunga da luogo nel quale si rilascia il manifesto di partenza.
[2]Il Governo del Re, quando lo esigano circostanze eccezionali, potra' prescrivere, con decreto reale, che i capitani di bastimenti provenienti da luoghi nei quali non si rilascia il manifesto di partenza, siano muniti di un manifesto vidimato dall'autorita' consolare italiana.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008
