Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I capitani dei bastimenti, entro i dieci chilometri dal lido, devono essere muniti del manifesto del carico, salva l'eccezione dell'art. 32.

[2]Gli agenti doganali in detto spazio possono recarsi a bordo dei bastimenti di portata non superiore a cento tonnellate, e farsi esibire il manifesto e gli altri documenti del carico.

[3]Mancando il manifesto per un bastimento destinato ad un porto nazionale, o in caso di indizio di contravvenzione, debbono scortarlo alla prossima dogana, adempiendo a quanto e' prescritto dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

[4]Pei bastimenti di maggiore portata limiteranno la vigilanza sui loro movimenti lungo il litorale, e quando si tentasse di scaricare o trasbordare merci, potranno richiedere i documenti di bordo; ed accompagnarli alla piu' vicina dogana per stendere il verbale di contravvenzione.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art24 · fonte del testo

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