Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Le merci che arrivano per via di terra debbono essere presentate alla piu' vicina dogana di frontiera. Se la dogana e' dentro la linea doganale, debbono percorrere senza deviare la strada designata dai regolamenti. Se si presentano ad una dogana che non abbia facolta' di riceverle, saranno esportate a spese del conducente, oppure accompagnate con bolletta di cauzione, come quella che si da' per le merci spedite con esenzione di visita, alla prossima dogana a cio' autorizzata.

[2]Si potranno invece accompagnare con scorta quando la dogana autorizzata non disti piu' di dieci chilometri.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art22 · fonte del testo

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