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[1]Nei casi di naufragi saranno osservate le disposizioni del regolamento per la marina mercantile.

[2]Gli agenti dell'Amministrazione delle finanze dovranno pertanto limitarsi ad accorrere e prestare con tutti i mezzi possibili aiuto e sollievo ai naufraganti, provvedendo secondo le loro attribuzioni alla tutela degli interessi doganali di concerto coll'Amministrazione locale della marina mercantile.

[3]Nei luoghi in cui non esistono tali Amministrazioni, e le loro incombenze sono invece affidate ad agenti doganali, questi entrano negli obblighi e nei diritti attribuiti ad essi amministratori dal predetto regolamento.

[4]La dogana presso la quale sono recate le merci, ha la facolta' di compiere tutte le operazioni che potranno essere necessarie secondo la loro destinazione.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art18 · fonte del testo

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