Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I diritti dovuti e, in tutto o in parte, non riscossi, si esigeranno mediante atto d'ingiunzione. A tale atto puo' farsi opposizione, entro il termine perentorio di giorni quindici, dalla data della seguita notificazione.

[2]L'atto di opposizione non e' valido se non e' preceduto dal pagamento della somma richiesta.

[3]L'azione pel ricupero del credito si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

[4]((L'Amministrazione pero' conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione)).

[5]Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

[6]((La prescrizione dell'azione civile, oltre che per le cause indicate dal codice civile, e' interrotta anche quando venga esercitata l'azione penale. In quest'ultimo caso il termine utile di cinque anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale)).

Testo in vigore dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1928

Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928. 10 parole tolte, 19 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: L'amministrazioneaggiunto: L'Amministrazione pero' conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di tolto: due aggiunto: cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuentetolto: ;aggiunto: , ovvero quando l'impiegatoaggiunto: , che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia tolto: invece lasciata cadere in prescrizione.

La prescrizione tolto: per l'azione civile interrotta, aggiunto: dell'azione civile, oltre che per le cause indicate dal codice civile, e' interrotta anche quando venga esercitata l'azione penale. In tolto: questo caso, aggiunto: quest'ultimo caso il termine utile di tolto: due aggiunto: cinque anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art15 · fonte del testo

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