Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 26 novembre 1900. Leggi il testo vigente →

[1]Per le differenze di qualita' o di quantita' verificate tra le merci destinate all'esportazione temporanea e la dichiarazione, sara' pagata una somma non minore della meta', ne' maggiore del triplo della differenza dei diritti di confine che sarebbero dovuti se le merci fossero estere.

[2]Per le differenze fra la dichiarazione e le merci destinate all'importazione temporanea, sara' pagata una multa non minore della meta', ne' maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti per le merci trovate di qualita' od in quantita' diversa dalla dichiarata.

[3]Se nella riesportazione di merci estere ammesse alla importazione temporanea si trovano mancanze, sara' dovuta una multa non minore del quinto, ne' maggiore del doppio dei dazi di confine corrispondenti.

[4]Non vi e' multa se le differenze di quantita' non superano il cinque per cento.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 26 novembre 1900

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art125 · fonte del testo

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