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[1]((Se la somma riscossa per pena pecuniaria, dedotte le spese e la parte spettante allo Stato, a termini dell'art. 119, supera le 10,000 lire, la somma da ripartire sara', in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza andra' a profitto dell'erario dello Stato in aggiunta all'altra quota ad esso devoluta.
[2]La stessa limitazione a L. 10,000, e indipendentemente da quella concernente le somme riscosse per pena pecuniaria, si applica nella ripartizione del valore delle cose confiscate)).
Testo in vigore dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008
