Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]La quota che spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative, che avra' redatto il processo verbale e avuto in carico la partita contravvenzionale, andra' divisa fra i due, quando il contabile, che avra' redatto il processo verbale della contravvenzione, non sara' lo stesso che ne avra' tenuta la successiva gestione.

[2]La quota che spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative sara' devoluta allo spacciatore all'ingrosso nel caso previsto dal primo capoverso dell'art. 114.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art120 · fonte del testo

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