Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]((Le somme riscosse per pene pecuniarie e per il valore delle cose confiscate, dopo prelevate le spese, sono devolute per la meta' all'erario dello Stato. L'altra meta' e' ripartita per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperto o sorpreso il reato. A chi diresse la forza che scopri' o sorprese il reato sara' data doppia parte.

[2]L'anzi determinata partecipazione dell'erario dello Stato ai proventi delle pene pecuniarie e delle cose confiscate e' applicabile anche quando la ripartizione dei proventi medesimi sia fatta secondo le norme della legge 12 luglio 1912, n. 812, ma non si estende ai casi previsti dalla legge sulle privative dei sali e dei tabacchi e da altre leggi speciali, le quali fanno semplice riferimento alle disposizioni della presente legge per la ripartizione dei prodotti delle contravvenzioni)).

[3]Il rimanente andra' per due terzi a profitto della massa della guardia di finanza. L'altro terzo spetta per meta' al ricevitore di dogana o al magazziniere delle privative che avra' compilato il processo verbale. L'altra meta' e' devoluta, in parti eguali, al tenente o sottotenente, nel cui circondario si e' fatto il processo verbale, e al fondo da rimanere a disposizione della Direzione generale delle gabelle per premi da erogarsi per prevenire e scoprire contrabbandi.

[4]In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia di finanza, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente andra' a profitto dell'impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.

[5]Del fondo cosi' posto a sua disposizione, il Direttore generale rispondera' personalmente verso il Ministro delle finanze, e lo eroghera' con mandati quietanzati da funzionari incaricati della vigilanza gabellaria, senza obbligo di produrre le ricevute dei singoli percipienti. I detti mandati saranno annualmente rimessi alla Corte dei conti a corredo del bilancio consuntivo.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1928

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928. 20 parole tolte, 110 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Tutte le somme esatte per contravvenzioniaggiunto: Le somme riscosse per pene pecuniarie e per il valore delle cose confiscate, dopo prelevate le spese, tolto: saranno pagate aggiunto: sono devolute per la meta' all'erario dello Stato. L'altra meta' e' ripartita per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno tolto: scoperta o sorpresa la contravvenzione aggiunto: scoperto o sorpreso il reato. A chi diresse la forza che scopri' o sorprese tolto: la contravvenzione sara' data una doppia parte aggiunto: il reato sara' data doppia parte.

aggiunto: L'anzi determinata partecipazione dell'erario dello Stato ai proventi delle pene pecuniarie e delle cose confiscate e' applicabile anche quando la ripartizione dei proventi medesimi sia fatta secondo le norme della legge 12 luglio 1912, n. 812, ma non si estende ai casi previsti dalla legge sulle privative dei sali e dei tabacchi e da altre leggi speciali, le quali fanno semplice riferimento alle disposizioni della presente legge per la ripartizione dei prodotti delle contravvenzioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art119 · fonte del testo

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