Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →
Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in detenzione da tre giorni a tre mesi estensibile a sei mesi pei recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923
