Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]L'apertura dei colli, in assenza delle persone interessate, dovra' essere fatta coll'intervento dell'autorita' giudiziaria.

[2]La somma incassata, dopo defalcati i diritti, le multe e le spese, sara' consegnata ai proprietari, ovvero depositata nella Cassa dei depositi e prestiti.

[3]Anche quando la dichiarazione sia seguita dalla visita e la dogana non abbia potuto ricuperare il suo credito da chi e' tenuto al pagamento delle somme liquidate, le merci saranno ritenute a disposizione dell'Amministrazione.

[4]Le merci non potranno essere vendute per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine, salvo il caso in cui l'acquirente si obblighi a provvedere subito alla loro riesportazione, adempiendo alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

[5]In fino a che non sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate, possono ricuperarle, previo il pagamento dei diritti di confine, di quelli accessori, delle multe e delle spese.

[6]Ove si tratti di merci che non sieno state gia' dichiarate e visitate per l'importazione, i diritti di confine saranno pagati solo quando le merci vengano destinate al consumo nello Stato.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art11 · fonte del testo

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