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[1]L'impiegato dello Stato e qualunque agente della pubblica forza, che abbia partecipato ad alcuno dei reati contemplati dagli art. 98 e seguenti della presente legge, sara' punito col maximum della pena.

[2]Gl'impiegati dello Stato e gli agenti della forza pubblica incorreranno altresi' nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla legge; in caso di corruzione saranno puniti colla ((interdizione perpetua dai pubblici uffici)) e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e che non potra' essere minore di lire centocinquanta.

[3]Saranno anche puniti col maximum della pena i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli a vapore, gli impresari o conduttori di vetture pubbliche, gli agenti delle ferrovie, i padroni o direttori di alberghi, caffe' od altri luoghi pubblici, i quali abbiano partecipato ad alcuno dei detti reati. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503

8

Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera A) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. A. Disposizioni dei seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20: [...] Art. 105. - Pene per gli impiegati dello Stato e per gli agenti della forza pubblica".

Testo in vigore dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 ottobre 1923

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1919 al 14 ottobre 1923. 3 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Gl'impiegati dello Stato e gli agenti della forza pubblica incorreranno altresi' nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla legge; in caso di corruzione saranno puniti colla interdizione tolto: dai pubblici Uffizi aggiunto: perpetua dai pubblici uffici e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e che non potra' essere minore di lire centocinquanta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art105 · fonte del testo

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