Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1936 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →

[1]L'imposta sara' applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti che essi percepiscono ogni anno sia in nome proprio, sia in nome dei figli, della moglie e di altri membri della famiglia, per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera.

[2]Vi saranno compresi non solamente i redditi certi ed in somma definita, ma anche i variabili ed eventuali derivanti dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manufattrice o mercantile, materiale od intellettuale. 17

[3]Ne saranno soltanto eccettuati:

[4]1° I redditi procedenti da beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria o prediale;

[5]2° I redditi che per disposizione della presente legge siano gia' una volta assoggettati all'imposta in essa stabilita;

[6]3° I redditi delle Societa' di mutuo soccorso, salvo le disposizioni di cui all'articolo 11;

[7]4° La dotazione della Corona e gli appannaggi dei Membri della Famiglia Reale;

[8]5° Le somme pagate a titolo di rimborso di capitale;

[9]6º Il prestito autorizzato colla legge 8 marzo 1855. 13 14

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148

13

Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".

Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804

14

Il Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato C) che "Sono estese al territorio di Fiume annesso al Regno le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta di ricchezza mobile: a) testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021; serie 2ª (articoli 1 a 71)".

17

Il Regio D.L. 24 ottobre 1935, n. 1887, convertito con modificazioni dalla L. 8 giugno 1936, n. 1231, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Tra i redditi di cui al secondo comma dell'art. 8 del Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, si intendono compresi anche quelli occasionali comunque prodotti, i quali, pertanto, devono essere specificati nelle dichiarazioni, a mente dell'art. 18, lettera e), del Testo unico sopra citato".

Testo in vigore dal 3 luglio 1936 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 luglio 1936

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1924 al 3 luglio 1936.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 24 ottobre 1935, n. 1887, convertito con modificazioni dalla L. 8 giugno 1936, n. 1231, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Tra i redditi di cui al secondo comma dell'art. 8 del Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, si intendono compresi anche quelli occasionali comunque prodotti, i quali, pertanto, devono essere specificati nelle dichiarazioni, a mente dell'art. 18, lettera e), del Testo unico sopra citato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art8 · fonte del testo

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