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[1]Sono esenti dall'imposta, salvo le disposizioni di cui all'articolo 11;

[2]1° Gli agenti diplomatici delle nazioni estere;

[3]2° Gli agenti consolari non regnicoli, ne' naturalizzati, purche' non esercitino nello Stato un commercio od un'industria, e purche' esista reciprocita' di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salve le speciali convenzioni consolari;

[4]3° I militari in attivita' di servizio nell'armata di terra e di mare, inferiori al grado di ufficiale, per le loro competenze militari.

Testo in vigore dal 28 agosto 1877 al 14 gennaio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art7 · fonte del testo

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