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[1]Le autorita' giudiziarie dovranno sospendere qualunque provvedimento sopra titoli di redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, e non stati denunziati, e dovranno nelle sentenze, nei decreti e provvedimenti sempre enunciare l'ufficio d'agenzia delle imposte presso cui ne fu fatta la denunzia.
[2]I cancellieri non potranno ricevere documenti od atti riguardanti redditi soggetti a tassa di ricchezza mobile, dai quali non risulti la prova della denunzia e dell'adempimento degli obblighi d'imposta della ricchezza mobile, sotto pena di una multa da lire 50 a lire 500.
Testo in vigore dal 28 agosto 1877 al 7 maggio 1893
