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[1]I possessori di redditi in somma definita non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i propri debitori, se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi.

[2]Questa disposizione e' applicabile anche ai titoli della specie di cui nell'articolo 50.

Testo in vigore dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art68 · fonte del testo

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