Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1877
Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1924 al 1 gennaio 1960. 108 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Contro le decisioni delle Commissioni di prima istanza sara' ammesso l'appello entro venti giorni dalla loro notificazione al contribuente, tanto nell'interesse di questo, quanto nell'interesse del fisco, presso una Commissione provinciale composta di cinque membri, uno nominato dal Consiglio provinciale, un altro nominato dalla Camera di commercio della provincia o del capoluogo della provincia, e due nominati dalla Direzione generale delle imposte dirette; il quinto sara' nominato dal prefetto ed avra' la presidenza della Commissione.
tolto: Potra' il Governo accrescere, occorrendo, di due o di quattro membri la Commissione, e la nomina di essi spettera' per meta' al Consiglio provinciale, e per meta' alla Direzione generale delle imposte dirette.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art46 · fonte del testo
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