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Le Commissioni di prima istanza avranno sempre la facolta' di aumentare i redditi di ricchezza mobile che siano stati accertati dall'agente, e cio' tanto nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano aderito alle iscrizioni o rettificazioni fatte d'ufficio dall'agente.

Testo in vigore dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art43 · fonte del testo

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