Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1936 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →

[1]((Le societa' in nome collettivo e le societa' di fatto saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento dell'imposta, la solidarieta' degli individui che le compongono.

[2]Le societa' in accomandita semplice e le associazioni in partecipazione sono, del pari, considerate come unico contribuente, salva sempre, pel pagamento dell'imposta, la solidarieta' per gli accomandatari e soci ordinari e la legale responsabilita' per gli accomandanti e per gli associati)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148

13

Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".

Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804

14

Il Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato C) che "Sono estese al territorio di Fiume annesso al Regno le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta di ricchezza mobile: a) testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021; serie 2ª (articoli 1 a 71)".

Testo in vigore dal 3 luglio 1936 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 luglio 1936

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1924 al 3 luglio 1936. 21 parole tolte, 48 parole aggiunte in 2 capoversi.

Le tolto: Societa' aggiunto: societa' in nome collettivo aggiunto: e le societa' di fatto saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento aggiunto: dell'imposta, la solidarieta' degli individui che le compongonotolto: , e salvo per ciascuno di essi l'obbligo di contribuire in ragione di altri redditi che possedano a parte dell'interesse socialeaggiunto: .

aggiunto: Le societa' in accomandita semplice e le associazioni in partecipazione sono, del pari, considerate come unico contribuente, salva sempre, pel pagamento dell'imposta, la solidarieta' per gli accomandatari e soci ordinari e la legale responsabilita' per gli accomandanti e per gli associati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art29 · fonte del testo

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