Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Hanno obbligo di fare la dichiarazione i nuovi inscritti nella lista del comune.

[2]Gli altri contribuenti potranno fare anch'essi una nuova dichiarazione, o riferirsi all'accertamento rispettivamente fatto nell'anno o biennio precedente, o indicare le rettificazioni, od omettere del tutto di fare una nuova dichiarazione, nel quale ultimo caso si intendera' confermato il reddito anteriormente accertato.

[3]La conferma, la rettificazione o il silenzio terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali.

Testo in vigore dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art24 · fonte del testo

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